IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni tabella XXIX-bis; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Visto l'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che prevede l'istituzione dei diplomi universitari; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 dicembre 1991 che prevede il curric- ulum dei diplomi della facolta' di ingegneria; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 giugno 1992 con il quale questo Ateneo e' stato autorizzato ad attivare i seguenti diplomi universitari: a) ingegneria dell'ambiente e delle risorse (con sede a Matera); b) produzioni vegetali; c) produzioni animali; Viste le proposte di modifica dello statuto delle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di ingegneria del 23 giugno 1992, del senato accademico del 25 giugno 1992, del consiglio di amministrazione del 30 giugno 1992; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 23 luglio 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Art. 187. - La facolta' di ingegneria conferisce il seguente di- ploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse, con sede a Matera. Art. 188. - L'iscrizione a tali corsi e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facolta' di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. La durata degli studi dei corsi di diploma e' fissata in tre anni. Art. 189. - Ciascun corso puo' essere articolato in orientamenti fissati dalla facolta' all'atto dell'emanazione del regolamento didattico di facolta'. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi. Complessivamente l'attivita' didattica comprende almeno duemilacento ore, di cui almeno cinquecento di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato fi- nale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attivita' di tirocinio potra' essere ritenuta equivalente, dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno cinquanta ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con le modalita' di esame stabilite dal consiglio di facolta'. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato: in esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato in ingegneria .. ....", con la specificazione del corso di diploma seguito. Art. 190. - Il consiglio di facolta' determina, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli insegnamenti, i quali saranno scelti tra quelli che, riportati nell'elenco di cui all'art. 33 degli insegnamenti attivabili presso la facolta', afferiscono ai raggruppamenti indicati nel seguito. Ciascun insegnamento sara' costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Nel caso in cui il corso di insegnamento e' specifico del diploma e non e' mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sara' diversa da quelle riportate nei gruppi stessi. Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo. 1. Diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse Numero Moduli Denominazione raggr. ------ didattici ------ ------------- A011 Algebra e logica matematica - A021 Geometria - A021 Analisi matematica - A022 Calcolo delle probabilita' - A030 Fisica matematica - A041 Analisi numerica e matematica applicata - P041 Statistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 B011 Fisica generale - B030 Struttura della materia . . . . . . 2 C060 Chimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni . . . . . . . . 1 I270 Ingegneria economico-gestionale - H150 Estimo . . . . . . 1 D012 Geologia stratigrafica e strutturale - D022 Geologia applicata . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D042 Geofisica applicata - H060 Geotecnica - I161 Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime . . . . . 1 H110 Disegno - I090 Disegno industriale . . . . . . . . . . . . 1 H050 Topografia e cartografia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 H011 Idraulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 H071 Scienza delle costruzioni . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I030 Fluidodinamica - I070 Meccanica applicata alle macchine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 H012 Costruzioni idrauliche e marittime - I162 Idrocarburi e fluidi endogeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 H020 Ingegneria sanitaria-ambientale - E031 Biologia generale ed ecologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I152 Principi di ingegneria chimica . . . . . . . . . . . . . . 1 I122 Impianti nucleari - I153 Impianti chimici - I155 Chimica industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I042 Macchine e sistemi energetici - I050 Fisica tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche - I190 Sistemi elettrici per l'energia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I210 Elettronica - I230 Telecomunicazioni - I220 Campi elettromagnetici - I240 Automatica . . . . . . . . . . . . 1