IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli studi della Basilicata,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983,
n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni tabella XXIX-bis;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 maggio 1989
relativo  a  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Visto  l'art.  2  della legge 19 novembre 1990, n. 341, che prevede
l'istituzione dei diplomi universitari;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica del 18 dicembre 1991 che prevede il curric-
ulum dei diplomi della facolta' di ingegneria;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 17 giugno  1992  con  il  quale  questo
Ateneo   e'   stato   autorizzato  ad  attivare  i  seguenti  diplomi
universitari: a) ingegneria dell'ambiente e delle risorse (con sede a
Matera); b) produzioni vegetali; c) produzioni animali;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  delle  autorita'
accademiche  di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio
della  facolta'  di  ingegneria  del  23  giugno  1992,  del   senato
accademico  del  25 giugno 1992, del consiglio di amministrazione del
30 giugno 1992;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle  deliberazioni  degli  organi  accademici  e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Visto il parere espresso dal Consiglio universitario  nazionale  in
data 23 luglio 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata approvato
e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Art.  187.  -  La facolta' di ingegneria conferisce il seguente di-
ploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse,  con
sede a Matera.
  Art.  188.  -  L'iscrizione a tali corsi e' regolata in conformita'
alle leggi di accesso agli studi universitari.
  Il  numero  degli  iscritti  sara' stabilito annualmente dal senato
accademico, sentito il consiglio della  facolta'  di  ingegneria,  in
base  ai  criteri  generali  fissati dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto
comma, della legge n. 341/1990.
  La durata degli studi dei corsi di diploma e' fissata in tre anni.
  Art. 189. - Ciascun corso puo' essere  articolato  in  orientamenti
fissati  dalla  facolta'  all'atto  dell'emanazione  del  regolamento
didattico di facolta'.
  Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in  periodi
didattici piu' brevi.
  Complessivamente    l'attivita'    didattica    comprende    almeno
duemilacento ore, di cui almeno cinquecento di attivita' pratiche  di
laboratorio  o  di tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' anche
essere associata ai diversi corsi  di  insegnamento.  L'attivita'  di
laboratorio  e  di  tirocinio  potra'  essere  svolta  all'interno  o
all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato  fi-
nale,  presso  qualificate  istituzioni  italiane  o straniere con le
quali  si  siano  stipulate  apposite  convenzioni.  L'attivita'   di
tirocinio  potra' essere ritenuta equivalente, dal consiglio di corso
di diploma, al massimo a due dei trenta  moduli  didattici  necessari
per conseguire il titolo.
  L'ordinamento  didattico  e'  formulato  con  riferimento al modulo
didattico che comprende un'attivita' didattica complessiva  (lezioni,
esercitazioni,   laboratori,  ecc.)  di  almeno  cinquanta  ore.  Per
conseguire   il   diploma   universitario   occorre   aver   superato
l'accertamento,   con  esito  positivo,  relativo  agli  insegnamenti
previsti nel piano degli studi, con le modalita' di  esame  stabilite
dal consiglio di facolta'.
  L'esame   di  diploma  consiste  in  una  discussione  tendente  ad
accertare la preparazione di base e professionale del  candidato:  in
esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto.
  Al  compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato
in ingegneria .. ....", con la specificazione del  corso  di  diploma
seguito.
  Art.  190.  -  Il  consiglio  di  facolta'  determina, con apposito
regolamento, in conformita'  del  regolamento  didattico  di  Ateneo,
l'articolazione  dei  corsi  di diploma universitario, in accordo con
quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.
  In particolare, nel regolamento saranno  indicati  il  piano  degli
studi,  nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di
area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.
  Nel piano degli studi  sara'  individuata  la  denominazione  degli
insegnamenti,  i  quali  saranno  scelti  tra  quelli  che, riportati
nell'elenco di cui all'art. 33 degli insegnamenti  attivabili  presso
la facolta', afferiscono ai raggruppamenti indicati nel seguito.
  Ciascun  insegnamento sara' costituito da un singolo modulo o dalla
integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.
  Nel caso in cui il corso di insegnamento e' specifico del diploma e
non e' mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere  alla
denominazione  dell'insegnamento  la  sigla  D.U. La denominazione di
insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti  a  diversi
gruppi  concorsuali,  sara'  diversa  da  quelle riportate nei gruppi
stessi.
  Nel  regolamento  saranno  anche  riportati  i  vincoli,  quanto ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi ad un anno di corso successivo.
       1. Diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse
Numero                Moduli                            Denominazione
raggr.                ------                              didattici
------                                                  -------------
A011 Algebra e logica matematica - A021 Geometria -
     A021 Analisi matematica - A022 Calcolo delle
     probabilita' - A030 Fisica matematica - A041
     Analisi numerica e matematica applicata -
     P041 Statistica .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4
B011 Fisica generale - B030 Struttura della materia . . . . . .     2
C060 Chimica .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni . . . . . . . .     1
I270 Ingegneria economico-gestionale - H150 Estimo .  . . . . .     1
D012 Geologia stratigrafica e strutturale -
     D022 Geologia applicata .  . . . . . . . . . . . . . . . .     1
D042 Geofisica applicata - H060 Geotecnica - I161
     Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime .  . . . .     1
H110 Disegno - I090 Disegno industriale . . . . . . . . . . . .     1
H050 Topografia e cartografia . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
H011 Idraulica .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
H071 Scienza delle costruzioni .  . . . . . . . . . . . . . . .     1
 
I030 Fluidodinamica - I070 Meccanica applicata alle
     macchine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
H012 Costruzioni idrauliche e marittime - I162 Idrocarburi
     e fluidi endogeni .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
H020 Ingegneria sanitaria-ambientale - E031 Biologia
     generale ed ecologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
I152 Principi di ingegneria chimica . . . . . . . . . . . . . .     1
I122 Impianti nucleari - I153 Impianti chimici - I155 Chimica
     industriale .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
I042 Macchine e sistemi energetici - I050 Fisica
     tecnica .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche - I190 Sistemi
     elettrici per l'energia .  . . . . . . . . . . . . . . . .     1
I210 Elettronica - I230 Telecomunicazioni - I220 Campi
     elettromagnetici - I240 Automatica . . . . . . . . . . . .     1